07/02/2019

Garanzia Giovani, è il piano europeo con cui Stato e Regioni s'impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di formazione o un'opportunità lavorativa.

Il piano è un'importante occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle diverse Regioni, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro capitale umano. Offrendo opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma.
Il Ministero sta coinvolgendo le aziende anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con le principali associazioni di categoria, che prevedono la promozione di percorsi di tirocinio e di contratti di apprendistato e la pubblicazione sul portale nazionale Garanzia Giovani delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione sul luogo di lavoro.
Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è necessario che l'azienda attivi una delle misure incentivate, a favore di un giovane Neet, che ha aderito all'iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi per l'impiego o degli enti accreditati.
Il tirocinio prevede un impegno di 30 ore settimanali (diurne) per un massimo di 6 mesi, è prevista un'indennità di € 450,00 di cui 300 euro erogate dalla Regione, direttamente al giovane, ed € 150,00 versate dal soggetto ospitante al ragazzo. Il tirocinio termina ad ottobre 2019, e va attivato entro luglio 2019.

In dettaglio gli incentivi previsti per ogni misura e le modalità di accesso

CHE COSA È
I tirocini formativi e di orientamento (non curricolari) costituiscono uno strumento finalizzato a consentire ai giovani di vivere un momento di esperienza all’interno dell’impresa, volto ad accrescere le competenze professionali e a mettere a frutto le conoscenze culturali. Si consente così ai tirocinanti di svolgere un periodo di formazione all’interno dell’azienda al fine di agevolare le future scelte professionali e senza la necessità di instaurare un rapporto di lavoro.
Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia.
In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.

A CHI SONO RIVOLTI
Soggetti inoccupati e disoccupati, non iscritti a corsi di studio con età che va dai 15 ai 29 anni.

DURATA
La loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 in questo caso fino al 30 ottobre 2019. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna (07:00 - 22:00).

SOGGETTI DEL TIROCINIO
Soggetto promotore: l’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti accreditati come dall’art.3 legge Regionale n.23
Soggetto ospitante: possono ospitare tirocini, nei limiti imposti dalla legge (vedi tabella), i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Devono rispettare i seguenti requisiti:
• essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili;
• non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
• non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

Limiti numerici
Aziende fino a 5 dipendenti t. ind. 1 tirocinante
Aziende da 6 a 19 dipendenti a t. ind. Non più di n. 2 tirocinanti
Aziende con più di 20 dipendenti a t. ind. Non più del 10% di tirocinanti contemporaneamente

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.
In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.

MODALITA’  ATTIVAZIONE TIROCINIO
Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore, la convenzione ha la durata di un anno;
Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire, la durata, l’articolazione oraria, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento sul luogo di lavoro.
In sede di sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didatticoamministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali.

INDENNITA’  TIROCINANTE
Per l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, € 150 a carico delle aziende e € 300 dalla Regione.

INFO
Confcommercio Taranto - V.le Magna Grecia, 119
Tel. 099 6417178 - 099 6417941
decomite@confcommerciotaranto.it
caputo@confcommerciotaranto.it