09/03/2020
L’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 impone nuove misure restrittive sino al 3 aprile 2020 per i territori dove sono previste misure urgenti di contenimento del contagio Lombardia e province del Nord Italia (art.1) e misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus (art. 2 e art. 3).
Ricordiamo che per quanto concerne le misure per il territorio nazionale sono sospese le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli di qualsiasi natura, compreso quelli cinematografici e teatrali, le attività di pub, le sale giochi e scommesse, le discoteche e locali di intrattenimento.Per quanto attiene lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, vi è l’obbligo del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Per gli esercizi commerciali è raccomandato che il gestore garantisca l’accesso ai luoghi con modalità (contingentate) o comunque tali da evitare gli assembramenti di persone tali da non poter rispettare la distanza di un metro
In allegato troverà:
- Il nuovo decreto del Presidenza del Consiglio del Ministri dell’8 marzo 2020.
- Una comunicazione della Agenzia delle entrate attinente le nuove scadenze fiscali come prorogate dal decreto- legge per l’emergenza Coronavirus.
- La cartellonistica da stampare e affiggere nella sua attività.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,
recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,
recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da CO- VID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare
ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie
misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi
elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di
cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 7 marzo 2020;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della
difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività
culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di
competenza, i Presidenti delle regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Marche,
Piemonte e Veneto;
Decreta:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento
del contagio nella regione Lombardia e nelle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle pro- vince di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le
seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente racco- mandato di rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora
per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo
svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di
allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che
partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o
internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le
associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono
tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione
da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al
pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole
di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h)sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musi- cale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i
corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei
corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione
specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di man- tenere il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le
riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e
contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre
esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi
gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono
svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con
sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso
ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in
caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le
attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a
strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per
garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni
strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate
strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie,
parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a
garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici
della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente
articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2.
Misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì
differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
b)
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni
luogo, sia pubblico sia privato;
c)
sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e lo- cali assimilati, con sanzione
della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e)
svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a
carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
f)
è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi
da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore
garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta
comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché
delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di
pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo
del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a
contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici,
i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e
le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di
palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile con- sentire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica,
di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i
corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi
inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della
difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la
distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi
del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque
giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga
alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le
attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le
Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria
funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative
nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la
partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate
dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni
assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le
relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze
maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini
della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle
sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
(DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario
preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative
e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli
casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31
gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel
rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire
la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto soste- nere le prove d’esame in ragione
della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento
dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio
sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per
il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante
adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati
dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione
di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di
misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in
modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista
dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una
distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà
vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di
detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus.
Art. 3.
Misure di informazione e
prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si
applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste
dall’Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la
sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della
salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il
proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle
università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte
presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e
transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui
all’allegato 1;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di
cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché
alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative
individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto,
che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza
creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli
interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di
cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio
2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità
di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato
1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno
antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra
di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità
pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove
contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde
appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano
generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo
le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del
viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure
da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la
massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è
assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare
INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per
l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata
all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato
posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare
per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura
sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità
dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e
l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di
sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove
necessario.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in
sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il
medico di medi- cina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di
sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero
della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7.
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
Art. 4.
Monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di
cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte
delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle
forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma
interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il manca- to rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute
nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai
territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe
misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi sta- tuti e le relative norme di attuazione.
Roma, 8 marzo 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE
Il Ministro della salute
SPERANZA
Registrato alla Corte dei
conti l’8 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417
ALLEGATO 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
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La cartellonistica da stampare e affiggere nella sua attività
Cartello attività commerciali
Cartello ristoranti e bar
Cartello lavaggio mani
Misure Ig-sa allegato 1 del decreto